IMU
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 10:09
IMU – Imposta Municipale propria
La Legge di bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n.160), nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI (tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente, è stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU modificando in maniera incisiva la normativa del prelievo riferito alla tassazione locale.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie.
Le abitazioni principali sono escluse dall’IMU, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applicano aliquota e detrazioni deliberate annualmente dal Comune.
Il Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 29 Novembre 2023 ha approvato le aliquote della nuova IMU - anno 2024.
Come e quando
L’IMU deve essere versata in due rate. La prima rata di acconto da corrispondere entro il 16 giugno e la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, da versare entro il 16 dicembre, calcolata con applicazione della aliquote stabilite dal Comune. È inoltre possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il calcolo dell’IMU può essere effettuato attraverso l’apposito link presente nella home page del sito istituzionale: www.comune.caratebrianza.mb.it
Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in autoliquidazione da parte del contribuente, utilizzando i relativi codici riferiti ai diversi immobili, e il seguente codice catastale:
B729 - Codice catastale Comune di Carate Brianza
Normativa
- Legge n. 160/2019
- Decreto Legge n. 201/2011
- Legge n. 147/2013
- Legge n. 208/2015
- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria
Valori IMU aree edificabili dal 2019
Con deliberazione n. 75 del 28/11/2019, il Consiglio Comunale ha rideterminato i valori di mercato di riferimento per le aree edificabili e dei relativi valori venali minimi ai fini dell’imposta municipale propria, dando atto altresì che tali valori saranno validi per l’anno 2019 e fino a successiva revisione.
- Valori venali unitari minimi delle aree edificabili
- Tavola 1 AGGIORNATA - Individuazione delle zone omogenee previste dal PGT 2023 rilevanti ai fini IMU
Accedendo a questo link sarà possibile, utilizzando i propri dati catastali, individuare il valore minimo ai fini IMU.
Istruzioni per l’individuazione del valore minimo ai fini IMU.
Denunce e Variazioni
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino al verificarsi di nuove modificazioni dei dati o elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
Richiesta di rimborso
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Richieste di rimborso possono essere presentate mediante il modulo qui allegato.